In deroga a quanto previsto dal citato art. 36 del vigente Regolamento di Polizia Urbana è consentita la combustione controllata direttamente sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti dall’attività agricola, coltivazione del fondo, pulizia e manutenzione degli orti e dei giardini, e ciò dal 30 maggio fino al 30 agosto 2025.
Dette operazioni sono sempre vietate nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto e nelle giornate di forte vento;
Dette operazioni sono ammesse dalle ore 6:00 alle ore 8:00 di ogni giorno feriale della settimana e ciò onde evitare che le emissioni di fumi possano arrecare disturbi ai vicini, previa comunicazione alla Polizia Locale di Domegge di Cadore;
Possono essere destinati alla combustione al massimo tre metri steri di scarti vegetali per ogni ettaro al giorno.
Il materiale da incendiare sia eventualmente diviso in modeste quantità tanto da essere facilmente controllato da una persona che sarà sempre presente alle operazioni
Le persone occupate in dette operazioni devono essere dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme;
Si raccomanda il rigoroso rispetto della Legge 21 novembre 2000, nr. 353 in materia di incendi boschivi, della Legge Regionale nr. 6 del 24 gennaio 1992 relativa alla prevenzione degli incendi, delle P.M.P.F. artt. 24 e 25 relativi al divieto di accensione di fuochi nei boschi od a distanza minore di mt. 100 dagli stessi questa Amministrazione, declina ogni responsabilità da danni o disturbi che dovessero verificarsi dalle operazioni citate.